La nomina degli Amministratori
Lo Statuto della Società già dal 2004 prevede la
nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema del
voto di lista. Tale meccanismo assicura alla cosiddetta minoranza – in caso di presentazione di almeno due liste – la nomina di un quinto dei Consiglieri.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ai sensi di Statuto, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il
2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.
Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, è depositato per ciascun candidato un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Come da best practices internazionali, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione è prassi della Società consentire ai soci di esprimersi con separate votazioni in merito rispettivamente:
(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
(ii) alla nomina dei Consiglieri tramite il voto alle liste presentate
(iii) alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
(iv) alla determinazione del compenso spettante ai Consiglieri.
Ultima revisione: 18
2009